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Viaggiare in epoca Covid-19

Il decreto Cura Italia 18/2020 ha, tra i tanti, anche lo scopo di proteggere chi ha dovuto rinunciare a un viaggio a causa del coronavirus e tutelare chi, per via dell’emergenza sanitaria, si è trovato ad annullare pacchetti turistici, alberghi prenotati, biglietti di aerei e treni già pagati.

Pubblicato il 15/02/2021
Viaggiare in epoca Covid-19

Rimborsi viaggi a causa del coronavirus

Con il decreto Cura Italia 18/2020, convertito in Legge 27/2020, è stata emanata una legislazione di emergenza che ha, tra i tanti, anche lo scopo di proteggere chi ha dovuto rinunciare a un viaggio o a una vacanza a causa del coronavirus e tutelare chi, per via dell’emergenza sanitaria, si è trovato ad annullare pacchetti turistici, alberghi prenotati, biglietti di aerei e treni già pagati.

A fronte delle richieste di restituzione in denaro da parte dei consumatori, gli operatori offrivano soltanto voucher sostitutivi, come previsto dalla normativa d’emergenza sopra richiamata. Tale soluzione però, contrasta con la disciplina europea.

Le regole generali

La normativa d’emergenza contrasta con le norme generali del Codice Civile (art. 1463) che prevedono l’obbligo di restituzione di quanto già ricevuto da parte del soggetto che non abbia eseguito la sua prestazione.

Se la mancata esecuzione dell’obbligazione deriva da una circostanza eccezionale e non imputabile all’operatore, questi sarà liberato dall’obbligo di risarcire il danno, ma resta ovviamente fermo il dovere di restituire l’indebito.

Pertanto, chi paga per avere un servizio che poi, non per sua colpa, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato. È evidente, quindi, che già per la disciplina generale italiana la possibilità di emettere voucher, come previsto dalla normativa d’emergenza, non può comunque escludere il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso in denaro.

La procedura di infrazione nei confronti dell’Italia

Secondo la Commissione Europea, la normativa d’emergenza italiana contrasta con i principi a tutela dei consumatori; per tale motivo, nel luglio scorso, la suddetta Commissione ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia per non aver rispettato le norme dell’Unione Europea in materia di tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo e ferroviario.

Come già sopra detto, nella fase iniziale della pandemia il Governo nazionale ha adottato una legislazione d’emergenza che ha consentito ai vettori di offrire voucher come unica forma di rimborso. Secondo i regolamenti dell'UE sui diritti dei passeggeri, tuttavia, i passeggeri hanno il diritto di scegliere tra un rimborso in denaro o in altra forma, tra cui il voucher.

In Italia, invece, i passeggeri a cui è stato offerto un voucher, si  sono visti costretti ad accettare questa soluzione. Tale procedura di infrazione, in realtà, si è recentemente chiusa senza alcuna sanzione per l'Italia; questo è stato possibile in quanto il consumatore ora può scegliere anche il rimborso in denaro in alternativa al voucher.

La situazione attuale

Come si è evoluta la situazione oggi? È ancora possibile viaggiare? 

La Farnesina, visto l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, raccomandi a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie. Nonostante questo, il 14 gennaio 2021 è stato approvato un nuovo Dpcm (modificato ed integrato dalle ordinanze del ministero della salute) che contiene disposizioni per il territorio nazionale per gli spostamenti da/per l’estero, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in base al quale chiunque entra in Italia da Stati esteri compresi negli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 del suddetto Dpcm è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una autodichiarazione, indicando di essere a conoscenza delle misure di contenimento del Covid-19 vigenti, di non essere positivo al coronavirus o, in caso di positività, di aver osservato 14 giorni di isolamento dall'ultima data nella quale si presentavano sintomi e di non essere più sottoposto a misure di quarantena da parte delle autorità locali.

Viene chiesto di indicare da quale località estera si proviene e con quale mezzo di trasporto. Si deve anche dichiarare in quali Paesi negli ultimi 14 giorni sono stati effettuati soggiorni o transiti. Poi quale sia la motivazione dell’ingresso in Italia, se ci si è sottoposti a tampone o dove effettuare i 14 giorni di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le nuove policy post covid

Lo scorso 23 ottobre, in seguito all'intervento Antitrust, e visto il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, alcune compagnie aeree hanno apportato modifiche alle comunicazioni inviate ai passeggeri e alle procedure di assistenza e rimborso in caso di cancellazione o di riprogrammazione dei voli. I vettori hanno previsto la possibilità di richiedere il rimborso pecuniario con tempi certi e attraverso procedure automatizzate, mentre l'eventuale scelta di richiedere il voucher viene lasciata solo al consumatore.

Infine alcune compagnie aeree hanno rafforzato le misure di assistenza ai consumatori attraverso strumenti di contatto gratuito e un rafforzamento delle attività di call center. Si fa presente inoltre che il consumatore può stipulare un’assicurazione viaggio che lo tuteli anche nei casi di annullamento dello stesso per causa a lui non imputabile facendo il preventivo assicurazione viaggio su CercAssicurazioni.it.

A cura di: Federica Izzo

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