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Tacito rinnovo
Aggiornato il 20/01/2023
Per tacito rinnovo si intende quella procedura attraverso cui le compagnie di assicurazione rinnovavano automaticamente il contratto alla scadenza, senza alcuna richiesta del cliente.
L’entrata in vigore del Decreto Sviluppo Bis ha abolito dal primo gennaio 2013 il tacito rinnovo e ha reso più semplice cambiare compagnia. Precedentemente gli utenti non soddisfatti della propria assicurazione erano costretti a inviare una raccomandata A/R alla compagnia contenente una disdetta del contratto: solo dopo aver concluso le pratiche, potevano cercare un’altra polizza.
Dunque, con la nuova normativa i contratti RC Auto hanno una durata annuale: ricordiamo che l’abolizione del tacito rinnovo ha portato all’introduzione del periodo di tolleranza, ossia a un periodo di 15 giorni, dopo i 12 mesi di validità del contratto, in cui la polizza del veicolo resta attiva.
Durante questi giorni il veicolo può circolare ed essere coperto dall’assicurazione, ma solo sulle strade italiane. Dunque, eventuali sinistri causati dall’assicurato dovranno essere indennizzati dalla propria compagnia: allo stesso tempo, le forze dell’ordine non potranno elevare le sanzioni per mancata copertura RC.
Le due settimane non si applicano alle polizze temporanee, quali ad esempio quelle settimanali, mensili, trimestrali e semestrali. Solo dopo i 15 giorni, si potranno applicare le sanzioni per l'assicurazione scaduta, prescritte dall’articolo 193 del Codice della Strada. Gli agenti che accertano la mancata copertura potranno comminare al guidatore una multa il cui importo varia da 866 euro a oltre 3.464 euro, oltre ad applicare la sanzione accessoria del sequestro del mezzo. Da notare che sarà possibile ottenere una riduzione della metà dell’importo della multa, provvedendo alla sottoscrizione e al pagamento dell’assicurazione entro i 15 giorni successivi alla fine del periodo di tolleranza.