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Sinistro
Aggiornato il 17/01/2023
Il sinistro è un evento futuro incerto (guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio) che genera il diritto dell’assicurato ad essere risarcito del danno o all’erogazione di un capitale o di una rendita.
Per l’RC Auto, il risarcimento erogato dall’impresa di assicurazione è subordinato al verificarsi del sinistro stradale. I danneggiati non responsabili possono essere rimborsati tramite il risarcimento diretto o il risarcimento ordinario.
Il risarcimento diretto permette all’assicurato di rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa, consentendo di snellire e velocizzare la gestione del sinistro. Il sistema diretto si può avviare solo quando ricorrono determinate condizioni, ossia:
- se nel sinistro sono coinvolti solo due veicoli;
- se entrambi i mezzi sono targati e immatricolati in Italia;
- se le eventuali lesioni riportate da conducenti e passeggeri rientrano nel 9% di invalidità;
- se le compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti aderiscono al regime CARD, la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (dal 1° gennaio 2023 tutte le compagnie operanti in Italia devono aderire alla Convenzione).
L’assicurato avrà tre giorni di tempo, dalla data in cui si è verificato l’incidente, per fare denuncia alla propria compagnia di assicurazioni presentando il modulo blu, che in caso di accordo sulla dinamica del sinistro deve essere firmato da entrambi i conducenti (abbreviando così le tempistiche del risarcimento). La compilazione del modulo è utile anche se le parti sono in disaccordo, ma andrà firmato singolarmente per fornire la propria versione dei fatti.
Il risarcimento ordinario prevede invece che il danneggiato presenti la richiesta per ottenere il rimborso dei danni alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro.
La procedura di risarcimento ordinario è l’unica applicabile in caso di:
- incidente tra più di due veicoli;
- incidente con veicolo non a motore;
- incidente con pedone o con feriti che riportano lesioni superiori al 9% d’invalidità permanente;
- incidenti senza urto tra veicoli.