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Risarcimento ordinario
Aggiornato il 20/01/2023
ll risarcimento ordinario, o risarcimento indiretto, prevede che il danneggiato presenti la richiesta per ottenere l’indennizzo alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro.
Spesso si utilizza la sigla NO CARD (dove CARD identifica la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) per fare riferimento a questo tipo di risarcimento e distinguerlo da quello diretto. Ma eccolo spiegato nel dettaglio.
La procedura di risarcimento ordinario è l’unica applicabile in caso di:
- incidente tra più di due veicoli;
- incidente con veicolo non a motore;
- incidente con pedone o con feriti che riportano lesioni superiori al 9% d’invalidità permanente;
- incidenti senza urto tra veicoli.
Tuttavia, il risarcimento ordinario si può adottare anche in quei casi di sinistro per cui si utilizza la procedura di indennizzo diretto.
La richiesta di risarcimento deve essere presentata all’assicurazione della controparte tramite raccomandata A/R. Nel caso in cui si siano verificati unicamente danni alle cose, la richiesta dovrà contenere:
- i fatti (come è avvenuto l'incidente);
- i dati dei soggetti da risarcire;
- il luogo in cui le cose danneggiate (ad esempio l’auto o la moto) sono disponibili per l’eventuale ispezione.
Diverso è il caso di un risarcimento in cui siano presenti danni a una o più persone. Nella richiesta trasmessa, dovranno anche essere indicati i dati dei soggetti danneggiati e i relativi certificati medici – compresi quelli di avvenuta guarigione.
L'assicurazione della controparte è tenuta a formulare un’offerta di risarcimento (o in alternativa a comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerte) entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. Il termine sale a 90 giorni in presenza di danni alla persona, mentre si riduce a 30 giorni nel caso in cui le parti abbiano compilato congiuntamente il modulo di constatazione amichevole.