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Sostituzione della polizza
Aggiornato il 20/01/2023
Per sostituzione della polizza si intende la stipula di un nuovo contratto RC Auto/Moto/Autocarro che sostituisce la precedente assicurazione.
L’operazione si realizza quando si acquista un nuovo veicolo e conseguentemente viene venduto, rottamato o esportato all’estero quello vecchio, consentendo all’assicurato di mantenere la medesima classe di merito maturata. La sostituzione della polizza può avvenire solo se il proprietario del nuovo veicolo è anche quello del vecchio mezzo e se il veicolo acquistato è della stessa tipologia di quello assicurato precedentemente.
Sostituendo la polizza, la compagnia provvederà a ricalcolare il premio assicurativo, un’azione che genera nei confronti del contraente un eventuale rimborso di quanto pagato o una richiesta di integrazione della tariffa.
Per effettuare l’operazione di sostituzione, il contraente deve presentare alla compagnia i seguenti documenti:
- certificato di assicurazione relativo al vecchio veicolo;
- attestazione che prova la vendita, la rottamazione o il furto del precedente mezzo;
- libretto di circolazione della nuova auto/moto/autocarro.
In tema di gestione della polizza, è bene anche ricordare che è possibile sospendere la polizza o annullarla. Per quanto riguarda la sospensione, è una condizione cha dà la possibilità all’automobilista o al motociclista di interrompere gli effetti della propria polizza se prevede di non utilizzare il mezzo per un certo periodo di tempo: conseguentemente, si allungherà la validità del contratto assicurativo oltre l’anno.
La compagnia può applicare alcuni vincoli per sospendere il contratto, come ad esempio il numero massimo di interruzioni e la loro durata (che solitamente non è mai inferiore ai trenta giorni). Altre assicurazioni, invece, lasciano all’utente maggiore libertà, in cambio di una maggiorazione del costo della polizza (circa 25-30 euro) per la sospensione.