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Polizza di assicurazione
Aggiornato il 08/02/2023
Ai sensi dell’art. 1882 del Codice Civile la polizza di assicurazione è per definizione quel documento con il quale “l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto dal sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana”.
Sulla polizza di assicurazione viene redatto il contratto di assicurazione RCA per i veicoli a motore, o altri tipi di accordi legali riguardanti le assicurazioni casa, vita, infortuni, viaggi e altri tipi di coperture.
La polizza di assicurazioneproduce un effetto obbligatorio unilaterale da parte dell’assicuratore, che si impegna a risarcire il danno derivante dal rischio coperto, ma viene definito contratto a prestazioni corrispettive perché il cliente si impegna, dalla sua parte, a pagare un premio per ottenere la copertura.
Nell’accordo di polizza possono figurare altre parti oltre all’impresa assicurativa e all’assicurato, come il beneficiario nominato nelle assicurazioni vita caso decesso o la società finanziaria nel caso di assicurazioni pagate a rate.
La polizza di assicurazione deve essere redatta per iscritto e ha ad oggetto il “rischio” perché trattasi di contratto aleatorio. Oltre alle parti e alle reciproche obbligazioni, sono elementi costitutivi essenziali della polizza il massimale assicurato, la garanzia prestata e le ulteriori garanzie accessorie richieste dal cliente.
La polizza di assicurazione può presentare particolari clausole relative a franchigia e scoperto, che impongono all’assicurato l’onere di coprire parte del danno, e riporta l’intera regolamentazione su esclusioni del risarcimento, sospensione e riattivazione dell’assicurazione e conseguenze del mancato pagamento del premio alle scadenze pattuite.
Prima della vera e propria sottoscrizione della polizza di assicurazione, c’è l’accettazione del preventivo auto o del preventivo moto (o della proposta riguardante altri rami assicurativi) e il passaggio della proposta, momento nel quale le parti possono revocare l’accordo, mentre dopo la firma è necessario attivare le pratiche per il recesso.
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