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Responsabilità Civile Autoveicoli - RCA
Aggiornato il 13/01/2023
La Responsabilità Civile Autoveicoli (o RC Auto) è la copertura assicurativa obbligatoria che prevede il risarcimento dei danni materiali o fisici provocati dall’assicurato a terzi durante la circolazione con il proprio veicolo.
La garanzia tutela nei limiti previsti da un massimale: quello minimo, fissato dalla legge, risarcisce fino a 1,22 milioni di euro per i danni alle cose e 6,070 milioni di euro per quelli alle persone. Ricordiamo che queste cifre sono in vigore dall’11 giugno del 2017, con il comma 3 dell'articolo 128 del Codice delle Assicurazioni che ne prevede l’adeguamento ogni cinque anni (a partire dal 12 giugno 2012) all’IPCA, l’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea.
Tuttavia, esistono dei casi in cui l’impresa di assicurazione non è tenuta a risarcire il danno provocato dall’assicurato. Ad esempio, l’RC Auto non copre i cosiddetti danni dolosi, cagionati volontariamente dall’assicurato con il fine di trarre un guadagno dall’evento negativo. Il caso più ovvio è quando la polizza scade: ricordiamo però che è previsto un periodo di tolleranza, ossia un arco di tempo di 15 giorni seguenti alla scadenza in cui la polizza resta attiva.
Chi circola senza copertura sarà sanzionato con quanto prescritto dall’articolo 193 del Codice della strada: le forze dell’ordine, in vaso di controlli, possono comminare una multa compresa tra gli 849 e i 3.396 euro, oltre al sequestro del veicolo che sarà depositato in luogo non aperto al pubblico deciso dagli stessi agenti (solo in alcuni casi può essere concordato con il trasgressore). L’importo da versare può essere ridotto del 50% se il premio viene regolarmente pagato nei quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1901 del Codice civile, oppure se si decide di rottamare il veicolo entro trenta giorni dalla contestazione della violazione.