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Ritardo o annullamento del volo: i diritti del passeggero

Partire in serenità è quanto previsto da un'assicurazione viaggi, ma cosa avviene, in caso di cancellazione del volo, se si è deciso di partire senza stipularne una? Si può avere assistenza in aeroporto? Ecco una piccola guida per i viaggiatori in caso di ritardi o cancellazioni.

Pubblicato il 22/07/2022
tabellone voli in un aeroporto
Ritardi e cancellazione voli

Ultimamente è diventato sempre più frequente subire ritardi o annullamenti dei voli a causa di scioperi, carenza di personale, rallentamenti o disagi nella circolazione. I viaggiatori, dunque, si ritrovano a dover trovare un altro modo per raggiungere la meta desiderata, scegliendo un volo alternativo o cambiando mezzo di trasporto.

Le prenotazioni all’ultimo momento, però, comportano il pagamento di un prezzo che alle volte può essere maggiorato rispetto alla solita tariffa, ecco perché è bene conoscere come difendersi in queste occasioni, facendo valere i propri diritti di passeggero, specialmente se non si è in possesso di un’assicurazione viaggio che possa agevolare la risoluzione della problematica.

Sciopero, cancellazione e indennizzo

Recentemente la Corte di Giustizia europea ha introdotto la possibilità di indennizzo anche per questo tipo di causa, che recentemente è diventata particolarmente frequente. Le opzioni pensate dalle compagnie sono:

  • rimborso del biglietto entro 7 giorni,
  • prenotazione di un volo alternativo.

Nel caso in cui il proprio volo venisse cancellato è importate valutare se la compagnia con cui si viaggia sia nazionale o estera perché il regolamento differisce in base al Paese di appartenenza. Le compagnie dell’Unione Europea rispondono al Regolamento CE 261, che è molto attento al viaggiatore, riservandogli, in caso di disagi, una serie di diritti, come:

  • la sistemazione su un altro volo,
  • il rimborso del biglietto,
  • il risarcimento per eventuali disagi e danni subiti,
  • l’assistenza durante la permanenza in aeroporto,
  • la sistemazione in albergo se il volo successivo parte il giorno dopo.

Nel caso in cui la compagnia aerea non dovesse provvedere al momento a fornire l’assistenza necessaria al passeggero, tutte le spese sostenute a causa della cancellazione - e inerenti le casistiche sopra elencate - potranno poi essere rimborsate.

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Rimborso per un ritardo?

Anche in caso di ritardo del volo si ha diritto al rimborso e all’assistenza, ma solo in caso di ritardi superiori alle 3 ore. Il diritto all’assistenza è però scaglionato e regolato secondo il seguente schema:

  • almeno 2 ore di ritardo per voli entro i 1.500 km;
  • almeno 3 ore di ritardo per voli in UE tra i 1.500 e i 3.000 km;
  • più di 4 ore di ritardo per voli con percorrenza superiore.

Casi di risarcimento non dovuto

Il viaggiatore non riceverà alcun risarcimento da parte della compagnia aerea al verificarsi delle seguenti casistiche:

  • l’annullamento del volo è stato comunicato due settimane prima della data di partenza;
  • l’annullamento è stato comunicato tra il 14° e il 7° giorno prima della data di partenza ed è stato dato al viaggiatore un volo alternativo con partenza non prima di 2 ore e arrivo non dopo 2 ore dall’orario previsto dal viaggio originario;
  • la cancellazione è causata da circostanze eccezionali che non dipendono dal volere della compagnia, come maltempo o terminali non funzionanti.

Richiesta di rimborso o risarcimento

È possibile inoltrare richiesta di rimborso o risarcimento per i disagi subiti attraverso l’invio di un reclamo alla compagnia aerea oppure ricorrendo ad una risoluzione alternativa della controversia. Nel primo caso sarà sufficiente compilare l’apposito modulo disponibile sul sito della società. Nei casi di negato imbarco, sistemazione in classe inferiore, cancellazione o ritardo prolungato del volo, se non dovesse pervenire alcuna risposta entro 6 settimane, tale modulo dovrà essere inoltrato all’organismo nazionale di attuazione dello Stato membro di destinazione del volo, come prescritto dalle disposizioni dell’Unione Europea. Se si decide, invece, di optare per una risoluzione alternativa, sarà sufficiente utilizzare la piattaforma riservata ai consumatori per la risoluzione online delle controversie sul portale dell’Unione Europea.

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A cura di:  Redazione

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