- Altri marchi del Gruppo:
- MutuiOnline.it
- PrestitiOnline.it
- Segugio.it
RC: novità sulla sosta e il risarcimento danni nelle aree private
La copertura assicurativa RC (Responsabilità Civile) è attualmente obbligatoria per i veicoli che circolano o che sostano su di una qualsiasi strada pubblica. Importanti novità riguardano, però, il risarcimento danni nelle aree private e i veicoli parcheggiati nei box.
La copertura assicurativa RC tutela l’assicurato da danni a terzi mentre circola con il proprio veicolo e prevede il risarcimento, in caso di sinistro, della parte lesa. Questo risarcimento, però, non spetta solo se l’incidente avviene in aree pubbliche, ma anche private: la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, infatti, che a essere risarciti debbano essere anche i danni degli incidenti avvenuti in aree private a uso pubblico, come ad esempio i parcheggi.
La sentenza numero 21983 del 30 luglio 2021 si è allineata, dunque, con la normativa europea in materia di RC e risarcimento, andando a estendere quanto detto nell’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private - che prevede il risarcimento solo per danni avvenuti su strade pubbliche - anche a quelle private dove è consentita la circolazione a un numero interminato di persone.
Quando l’RC è obbligatoria
L’RCA è obbligatoria per i veicoli parcheggiati in strada perché il mezzo si ritiene circolante anche durante la sosta, in quanto può essere comunque coinvolto in un sinistro o causarne uno. Chi viene colto, durante un controllo, privo di assicurazione RC Auto o Moto regolarmente attiva incorre in sanzioni pecuniarie ingenti, mentre chi viene sorpreso più volte in due anni senza polizza assicurativa vedrà l’importo della multa raddoppiarsi e, successivamente, potrebbe incorrere anche nel rischio di vedere sospesa la propria patente fino a due mesi o, ancora peggio, che venga dichiarato il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni.
Allo scadere della polizza, dunque, essendo stato abolito il sistema del tacito rinnovo, l’assicurato deve esprimere chiaramente il consenso a voler rinnovare il contratto precedente oppure può confrontare le polizze auto delle altre compagnie assicurative e selezionare la più vantaggiosa. Entro i quindici giorni del periodo di tolleranza, dunque, bisogna prendere una decisione e procedere di conseguenza.
Ampliamento dell’RC obbligatoria?
Secondo la norma, però, la stipula del contratto RC non è necessaria se il veicolo sosta all’interno di un’area privata, dunque se non lo si parcheggia in strada, ma nel proprio cortile o box auto. Un emendamento del Parlamento Europeo, però, vorrebbe ampliare la polizza assicurativa obbligatoria anche ai veicoli custoditi in box e garage.
Manca la conferma definitiva del Consiglio, ma il desiderio è quello di rendere necessaria la polizza per tutti i veicoli, ovunque vengano custoditi, unica eccezione sarà fatta solo per i mezzi privi di componenti fondamentali che, quindi, non sono ritenuti in grado di circolare. Di conseguenza, se dovesse passare questo emendamento, le compagnie assicurative non potranno più consentire la sospensione della polizza per quei veicoli che vengono usati solo in determinati periodi dell’anno a causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche e dell’abbassamento delle temperature, come le moto, o per i mezzi che vengono impiegati solo quando si hanno particolari necessità, come ad esempio le seconde macchine.
In attesa di novità riguardanti il mondo assicurativo e le decisioni prese in merito all’estensione dell’obbligo di attivazione della RCA anche ai veicoli arenati nei box privati, è bene comunque essere sempre in regola con il rinnovo della copertura assicurativa dell’auto o della moto di cui si fa quotidiano utilizzo. Per evitare di incorrere in sanzioni o, in caso di recidiva, nella sospensione della patente e nel fermo amministrativo del proprio veicolo bisogna circolare con la polizza sempre attiva e, se si è sotto la scadenza del contratto e si desidera risparmiare ulteriormente sulla copertura, è sufficiente confrontare i preventivi RC Auto comodamente online grazie al comparatore di CercAssicurazioni.it.