- Altri marchi del Gruppo:
- MutuiOnline.it
- PrestitiOnline.it
- Segugio.it
Parcheggio contromano: si rischia la sanzione
Il parcheggio contromano non è consentito: la vettura deve essere collocata il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. I trasgressori rischiano una sanzione compresa tra i 41 e i 168 euro.

Un comportamento molto comune tra gli automobilisti è di parcheggiare contromano: si tratta di una manovra che viene considerata pericolosa su una strada a doppio senso di marcia, poiché viene fatta invadendo la corsia opposta.
Secondo l’articolo 157 del Codice della Strada “in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”. La disposizione non lascia spazio a interpretazioni, visto che vieta all’automobilista di sostare nel senso opposto a quello di marcia. Dunque, per parcheggiare sull’altro lato di una carreggiata a doppio senso si dovrà effettuare un’inversione di marcia.
La manovra effettuata in controsenso fa rischiare, in caso di accertamento delle forze dell'ordine, una sanzione amministrativa variabile, ossia compresa tra i 41 euro e i 168 euro.
Quando è ammesso il parcheggio sul lato sinistro?
La disciplina del Codice della Strada prevede l’eccezione del parcheggio lungo il margine sinistro solo per le strade urbane a senso unico, sempre nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale.
Tuttavia, lo stesso articolo 157 specifica una condizione: la sosta lungo il lato sinistro è consentita “purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza”.
Parcheggio contromano: la sanzione può essere ridotta
L'articolo 202 del Codice della Strada prevede che la sanzione possa essere tagliata del 30% se pagata entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica. Tuttavia, se il soggetto è momentaneamente assente dal domicilio, il termine per l’applicazione del 30% sarà l’undicesimo giorno dalla seconda raccomandata con cui il multato viene avvisato del deposito del verbale presso l’ufficio postale.
L’importo scontato deve essere riportato su tutti i verbali: pertanto il trasgressore non deve effettuare alcun calcolo.
A proposito di multe: come contestarle?
Per fare ricorso è possibile rivolgersi al Giudice di Pace o al Prefetto.
Nel primo caso, la contestazione deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della multa, presentando l'apposita domanda negli uffici territoriali competenti.
La domanda di ricorso deve essere accompagnata dal pagamento di un contributo unificato di importo variabile – 43 euro, 98 euro o 237 euro – ed eventualmente anche da una marca da 27,00 in base al valore della causa. È opportuno che il ricorrente trasmetta copia del ricorso all’organo accertatore che ha emesso la contravvenzione, una misura che serve a interrompere ogni procedura avviata dal verbale fino alla decisione sul ricorso.
Il ricorso al Prefetto è invece da presentare entro 60 giorni dalla data di notifica della sanzione. In questo caso, non è previsto alcun pagamento.
Il ricorso può essere presentato:
- personalmente, tramite deposito all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore;
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ufficio da cui dipende l’agente accertatore, oppure direttamente al Prefetto;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Il Prefetto deve rispondere alla richiesta entro 120 giorni. Ricordiamo che opera il cosiddetto silenzio-accoglimento del ricorso, ossia si intende accolto anche nel caso in cui non c’è stata decisione entro il termine previsto.
