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Attestato di rischio

Aggiornato il 16/04/2021

L’attestato di rischio (adr) è il documento che certifica la storia assicurativa del proprietario del veicolo. Sono riportati il numero di sinistri pregressi, gli anni in cui il proprietario del veicolo è stato assicurato e la classe di merito di provenienza, di assegnazione e di conversione universale.

In particolare, i sinistri riportati nell'attestato sono suddivisi in due categorie: sinistri con responsabilità principale (pari o superiore al 51%) e sinistri con responsabilità paritaria. Per quest'ultimi viene indicata anche la percentuale di responsabilità: il malus non scatterà fino a che la somma di tali percentuali non raggiunga almeno il 51% nei cinque anni considerati dal documento.

L’attestato di rischio ha una validità massima di 5 anni e consente di determinare il premio che il contraente dovrà corrispondere per ogni anno assicurativo. Qualora il documento resti inutilizzato per più di cinque anni, l’assicurato si vedrà assegnare sulla nuova polizza la quattordicesima classe di merito. Ricordiamo che in quest’ultimo caso si può ottenere una classe migliore ricorrendo al Decreto Bersani o alla nuova RC familiare, che consentono di ereditare la migliore posizione assicurativa di una persona del proprio nucleo familiare.

Dal primo luglio del 2015 l’attestato di rischio ha abbondonato la forma cartacea ed è diventato elettronico, vale a dire consultabile esclusivamente online. Questa nuova procedura consente agli assicurati di reperire il documento sul portale della propria compagnia, che ha l’obbligo di caricarlo almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza e della stipula di un nuovo contratto. Inoltre, le compagnie sono tenute a depositare l’attestato di rischio in una banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicurative) e sotto il controllo dell'IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in modo che tutte le imprese possano acquisirlo direttamente senza richiederlo al cliente.

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