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Smarrimento o furto della patente di guida: cosa fare?
In caso di perdita o furto della patente è obbligatorio recarsi presso un organo di Polizia per effettuare la denuncia. Grazie al rilascio di un attestato provvisorio, valido fino al ricevimento del duplicato della patente, si potrà tornare subito alla guida del proprio veicolo.
La patente di guida è un'autorizzazione amministrativa necessaria per poter condurre un qualsiasi autoveicolo o motoveicolo su strade pubbliche. Lo smarrimento o il furto di questo documento obbliga l’interessato a seguire un preciso iter, che gli consente di poter ottenere un duplicato della stessa autorizzazione.
La prima cosa da fare è presentare una denuncia presso il Comando di Polizia o dei Carabinieri: quest’ultimi, verificano se la patente sia duplicabile direttamente, senza che l’utente effettui ulteriori richieste, oppure se debba essere richiesta alla Motorizzazione Civile. In entrambi i casi, le forze dell’ordine rilasciano un permesso provvisorio, valido per un massimo di 90 giorni, con cui è possibile circolare con il proprio veicolo.
Patente duplicabile
In questo caso è necessario presentare alle forze dell’ordine due fotografie formato tessera. Il Comando invierà la richiesta di duplicato al MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), mentre l’utente dovrà effettuare il pagamento del bollettino PagoPA per la tariffa ‘2E – Duplicato Patente per Smarrimento, Sottrazione, Distruzione’ da 10,20 euro. Il versamento è indispensabile solo per ottenere il duplicato della patente, ma non per il rilascio del permesso provvisorio.
A questo punto, il Ministero provvederà a spedire il nuovo documento, entro 45 giorni, all’indirizzo di residenza dell’intestatario con posta assicurata - al costo di 6,86 euro.
Patente non duplicabile
Il diretto interessato dovrà presentare apposita richiesta di duplicato alla Motorizzazione Civile allegando i seguenti documenti:
- denuncia di smarrimento, furto o distruzione della patente;
- domanda su modello TT 2112;
- ricevuta del pagamento di 10,20 euro su bollettino PagoPA;
- due fotografie formato tessera;
- fotocopia del codice fiscale;
- originale e fotocopia della carta d’identità;
- permesso provvisorio di guida rilasciato dagli organi di Polizia.
Anche in questo caso, si riceverà la patente per posta entro 45 giorni dalla richiesta.
Patente: è obbligatorio portarla con sé durante la guida
A imporlo è l’articolo 180 del Codice della Strada, secondo cui il mancato rispetto dell’obbligo fa rischiare una multa compresa tra i 41 e i 168 euro.
Inoltre, il guidatore sorpreso senza patente dovrà obbligatoriamente presentarla entro un certo termine presso l'ufficio indicato dell'agente accertatore, pena ulteriori provvedimenti sanzionatori. “Chiunque senza giustificato motivo”, riporta il comma 7 dello stesso articolo, “non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682”.
Tra i documenti da portare con sè durante la guida troviamo anche il certificato di assicurazione. Ricordiamo che una circolare del Ministero dell'Interno consente – grazie all’informatizzazione del settore RC Auto – che il certificato possa essere esibito agli agenti in formato digitale sullo smartphone o tramite stampa dello stesso formato online. A proposito di copertura assicurativa, non si possono non menzionare i vantaggi offerti da CercAssicurazioni.it: il portale online confronta le assicurazioni auto, moto e autocarro più economiche sul mercato, nonché le più adatte ad ogni profilo di utente.