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Incidente stradale e intervento delle Forze dell’Ordine
Quando si è coinvolti in un incidente stradale è bene seguire la procedura e mantenere la calma. Chiamare la polizia aiuta a dirimere eventuali controversie circa la responsabilità del sinistro. Gli agenti come intervengono? E se, invece, non dovessero rispondere alla richiesta d'aiuto?
Quando avviene un sinistro stradale si crea sempre grande confusione e agitazione: in questi casi è bene prima di tutto ricordarsi di mantenere la calma e attenersi alle procedure descritte dal Codice della Strada sia in caso di sinistro con danni alle cose sia in caso di incidente con feriti e danni alle persone.
In entrambe le casistiche di incidente qualsiasi poliziotto è chiamato a intervenire, secondo l'obbligo imposto dal Codice della Strada stesso, che comporta, in caso di mancato intervento, una sanzione per l'agente che può sfociare anche nel penale con la reclusione. All'art. 11 del Codice, infatti, è possibile trovare l'obbligatorietà della rilevazione degli incidenti stradali da parte degli organi di polizia poichè questo rientra a pieno titolo nei servizi istituzionali offerti dal corpo stesso.
Su esplicita richiesta di un cittadino coinvolto in un sinistro deve intervenire una Forza dell'Ordine e nel caso in cui non si possa apportare il proprio aiuto la motivazione deve essere solida e ben comprovata. L'intervento di un agente, infatti, è fondamentale per regolare il traffico e, in seguito allo studio della dinamica del sinistro, accertare le violazioni al Codice della Strada che ne sono state causa.
I rilievi della polizia sono necessari specialmente per le società assicurative degli automobilisti coinvolti nell'incidente stradale, poichè con questi dati si potranno determinare le responsabilità di ognuno e di conseguenza sarà possibile avviare la procedura di risarcimento.
Tipologia di incidente e casistica di comportamento
In caso di incidente senza feriti e, dunque, con semplice danno alle cose, la polizia inviterà i soggetti coinvolti a spostare i propri veicoli, in modo da non gravare sul traffico stradale, e a procedere con lo scambio dei relativi dati inerenti le proprie generalità e la propria polizza assicurativa. Non sempre, infatti, i guidatori vengono supportati in ogni passaggio dalle Forze dell'Ordine, specialmente se nell'incidente non ci sono feriti.
In caso di sinistro con persone ferite, l'intervento delle autorità sarà puntuale e i guidatori saranno, anzi, obbligati ad aspettare il loro arrivo senza spostare i veicoli, a meno che questi non ostacolino completamente la circolazione perché solo in tal caso si è autorizzati a spostarli. L'agente aiuterà, dunque, non solo nella gestione del traffico e nella comprensione della dinamica del sinistro, ma assisterà anche i feriti sino all'arrivo dell'autoambulanza.
Sanzioni e reclusione per mancato intervento
Un agente che non interviene prontamente potrebbe essere, secondo l'art.328 del Codice Penale, recluso per un periodo che va da sei mesi a due anni. Inoltre "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compia l'atto del suo ufficio e non risponda per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032".
Dunque, si parla di vero e proprio reato qualora un pubblico ufficiale, di fronte alla richiesta di compiere un atto del suo ufficio, come l’intervento sul luogo di un incidente, non si attivi per farlo. In ogni caso è data la possibilità all'agente di giustificare il mancato adempimento, ma la causa deve essere non solo provabile, ma anche di altrettanta importanza.