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Diritto di recesso assicurazione: quando è possibile?

Il diritto di recesso o di ripensamento non è valido per tutte le polizze assicurative: è importante, infatti, che il contratto sia stato stipulato online o telefonicamente e copra una durata di 12 mesi. Ecco alcune indicazioni per far valere il proprio diritto.

Pubblicato il 15/02/2022
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Diritto di recesso o ripensamento: come e quando

Una volta stipulato un contratto assicurativo è possibile avere un ripensamento e avvalersi, dunque, del diritto di recesso. Tale diritto, chiamato anche "di ripensamento", garantisce al consumatore la possibilità di richiedere il recesso dal proprio contratto assicurativo.

La decisione di sciogliere il vincolo contrattuale con la compagnia assicurativa può avvenire in seguito al mancato inserimento nel contratto delle garanzie accessorie o alla semplice constatazione che ci sia una polizza assicurativa migliore che consenta di avere un premio più basso, rispondendo efficacemente alle proprie esigenze di sicurezza.

Ogni consumatore può godere di questo diritto e applicare il conseguente recesso. In base alla tipologia di contratto da rescindere, però, c’è una modalità differente per richiedere il rimborso del premio non goduto.

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Tipologie di polizza e diritto di recesso

Le polizze assicurative si differenziano in base alla tipologia di assicurazione e alle coperture offerte al contraente: la polizza vita garantisce al beneficiario un capitale al verificarsi di un evento legato al decesso o all’invalidità dell’assicurato; la polizza viaggio assicura il beneficiario per un periodo di tempo variabile, coprendo diversi inconvenienti che si possono verificare quando si viaggia; l’RCA, infine, assicura un veicolo dalla possibilità di causare danni a terzi durante la circolazione e la sosta in strada del mezzo.

Nel caso delle assicurazioni vita, il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla chiusura dello stesso. Le modalità e le tempistiche di recesso dovranno essere esplicitate nella proposta e nel contratto di assicurazione. La compagnia entro trenta giorni dalla comunicazione di recesso rimborserà al contraente il premio non goduto.

Le polizze brevi, come le assicurazioni viaggio, invece, non concedono diritto di recesso poiché la loro durata è inferiore a 12 mesi; mentre nel caso della RCA il diritto di ripensamento potrà essere esercitato entro due settimane dalla conclusione del contratto - o dalla ricezione del fascicolo informativo sul prodotto assicurativo acquistato - solo se quest’ultimo è stato stipulato online o telefonicamente, senza alcuna penalità e senza indicare la specifica motivazione. Infatti, non c’è diritto di recesso per le assicurazioni stipulate in agenzia, se non nel ramo vita.

Una volta accertato di poter godere del diritto di ripensamento, verificando i termini e le modalità espresse nel contratto, il contrente dovrà inviare all’agenzia una raccomandata con ricevuta di ritorno chiedendo, per l’appunto, di recedere dal contratto stipulato.

Il rimborso

Il rimborso erogato dalla compagnia non sarà necessariamente totale. La compagnia assicuratrice restituisce le somme versate, ma può trattenere le imposte, il contributo SSN e la quota corrispondente al tempo di copertura usufruito dal contraente.

Nel caso in cui la compagnia assicuratrice dovesse ostacolare il corretto esercizio del diritto di ripensamento o non dovesse procedere con il rimborso della somma pagata, questa potrà essere soggetta ad una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 50.000 euro - importo che può essere raddoppiato in caso di aggravanti -.

Scegliere la propria polizza con attenzione, dopo un’attenta ricerca e un vaglio completo delle possibilità, può ridurre sensibilmente la probabilità di dover far ricorso al proprio diritto di recesso. Il servizio di comparazione offerto da CercAssicurazioni.it permette di confrontare le migliori offerte di assicurazione auto punto per punto, evidenziandone ogni aspetto, in modo da rendere semplice la scelta della tipologia di polizza che fa al caso proprio.

A cura della Redazione

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