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Calze da neve per auto: arriva l’ok del Ministero per il loro utilizzo

Le calze da neve sono ufficialmente equiparate alle catene da neve. Si tratta di dispositivi antisdrucciolevoli realizzati in tessuto sintetico, che hanno il fine di garantire più aderenza agli pneumatici su strada ghiacciata o asfalto con neve battuta.

Pubblicato il 02/11/2022
automobile su strada innevata
Calze da neve equiparate alle catene

Novità per gli automobilisti in tema di calze da neve, che da quest’anno possono essere montate sugli pneumatici nei tratti dove vige l’obbligo di circolare con le dotazioni invernali.

Il via libera è arrivato in questi giorni dal MIMS, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili: dunque, le calze da neve sono ufficialmente equiparate alle catene e agli pneumatici invernali, ma con il vincolo di essere omologate in base alla norma europea EN 16662-1:2020 che ne definisce i requisiti per la sicurezza.

Ricordiamo che l’obbligo dei dispositivi antisdrucciolevoli è previsto dall’articolo 6 del Codice della Strada: “l’ente proprietario della strada”, si legge nella disposizione, “può prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. La norma deve essere rispettata dal 15 novembre al 15 aprile dell’anno successivo.

Calze da neve: come funzionano

Le calze da neve sono facili da montare e particolarmente indicate su strade ghiacciate o asfalto con neve battuta. Sono composte da un tessuto sintetico che consente alle gomme dell’auto di muoversi senza slittare: tuttavia, sopportano una velocità inferiore ai 50 chilometri orari e sono poco efficaci in caso il fondo stradale ricoperto da abbondante neve fresca.

Il costo medio delle calze si aggira intorno ai 50-60 euro, con i modelli più economici che si possono acquistare a circa 30-35 euro e i migliori che hanno un prezzo attorno agli 80 euro.

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L’alternativa degli pneumatici invernali

Lo pneumatico invernale è una copertura polivalente. Il suo utilizzo è ottimale non solo su strade ghiacciate o innevate, ma anche quando si viaggia su asfalto asciutto, con temperature al di sotto dei 7 gradi, e bagnato, diminuendo gli spazi di frenata del 15% rispetto a uno pneumatico estivo.

Le gomme invernali si riconoscono dalla sigla M+S – Mud (fango), Snow (neve) – sulla spalla del copertone e da un battistrada più profondo, almeno 4 millimetri, e più intagliato per ottenere una migliore trazione.

Per rispettare la normativa possono essere utilizzati anche gli pneumatici All Season (o quattro stagioni), che rappresentano un buon compromesso per poter circolare in qualsiasi periodo dell’anno. Il loro impiego è consigliabile soprattutto in zone dove le condizioni metereologiche invernali non sono particolarmente estreme, in quanto la presenza di neve o ghiaccio potrebbe mettere in difficoltà i guidatori.

Catene da neve: quando utilizzarle?

L’ultima alternativa è quella delle catene. Sono dispositivi che obbligano il veicolo a viaggiare a una velocità moderata (massimo 40-50 chilometri orari) e possono essere montate solo in caso di condizioni climatiche estreme, perché in caso contrario potrebbero causare danni al veicolo. A questo si aggiunge che particolari pneumatici ribassati, detti anche non catenabili, non ne permettono il montaggio.

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Dispositivi antisdrucciolevoli: quali sanzioni per il mancato utilizzo

Il Codice della Strada prevede sanzioni amministrative variabili per chi non tiene a bordo catene o calze oppure non monta pneumatici invernali. Nei centri abitati la multa varia dai 41 ai 168 euro, mentre fuori da questi centri si può arrivare fino a 335 euro. Le sanzioni vengono applicate dopo 30 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo, con le forze dell’ordine che possono anche decidere per il fermo del veicolo. Se la sanzione viene pagata entro 5 giorni dall’accertamento, si ha diritto a una riduzione del 30%.

A proposito di sanzioni: è importante anche essere assicurati

L’RC Auto è l'assicurazione che risarcisce i danni provocati dal guidatore/assicurato ai terzi in caso di sinistro: inoltre, la copertura è un obbligo stabilito dalla Legge.

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A cura di: Enrico Campanelli
Esperto di assicurazioni
Web Content Writer laureato in Economia e Commercio. Dopo un'esperienza nel mondo delle assicurazioni, si dedica alla scrittura per blog e portali di settore. Appassionato di motori, si specializza nell'analisi del comparto assicurativo auto.

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