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Eventi naturali e atmosferici

La polizza eventi naturali e atmosferici è una copertura assicurativa che tutela il veicolo per i danni subiti a causa di intemperie o eventi naturali che potrebbe danneggiarlo. In particolare, la garanzia permette di coprire il valore dell'auto (o in generale di qualsiasi mezzo) da:

Questo elenco di eventi non è fisso: il tipo di assicurazione è facoltativa, i termini di copertura possono quindi variare o addirittura essere concordati direttamente con il cliente. Di solito, comunque, vengono indennizzati tutti i danni materiali che si verificano in conseguenza diretta dell'evento atmosferico, tranne l'incendio.

Dato che le polizze possono essere sempre diverse, occorre leggere attentamente i termini singoli di copertura assicurativa, verificando se ci sono delle specifiche condizioni che potrebbero non essere volute o troppo lesive. 

Quando conviene stipularla

La polizza eventi naturali/atmosferici è particolarmente vantaggiosa da abbinare alla responsabilità civile di base se si vive in Comuni in cui è alto il rischio di episodi climatici potenzialmente dannosi. Inoltre, è consigliata attivarla se si possiede un veicolo dall'alto valore commerciale. Un fenomeno naturale può provocare gravissimi danni: dunque, riparare una vettura particolarmente costosa può comportare una spesa di diverse migliaia di euro, che il proprietario non tutelato dagli eventi naturali/atmosferici sarebbe costretto a sostenere di tasca propria.

La residenza e il valore del veicolo incidono anche sul premio assicurativo pagato per questa copertura, che andrà a sommarsi al costo dell'assicurazione per la responsabilità civile. Sul mercato si possono trovare polizze eventi atmosferici la cui spesa varia dai 40 euro l'anno agli oltre 100-150 euro.

Il risarcimento dei danni

Per essere rimborsati dei danni subiti è necessario il requisito di eccezionalità dell’evento naturale/atmosferico e che lo stesso sia riscontrato da più utenti della strada – una caratteristica quest’ultima che ne attesta con certezza la straordinarietà.

Per avviare la procedura di risarcimento basta inviare alla propria compagnia assicurativa una richiesta, a cui si deve allegare la copia della denuncia dei danni effettuata presso le forze dell’ordine. In seguito, l’impresa assicurativa invierà un proprio perito, che avrà il compito di esaminare i danni subiti dal mezzo ed effettuare una prima stima del risarcimento che la compagnia stessa dovrà corrispondere al proprietario.

Per quanto riguarda la riparazione del veicolo, viene solitamente effettuata presso un’officina convenzionata con la compagnia. È bene specificare che la polizza eventi naturali/atmosferici non copre solo la riparazione del mezzo ma anche la totale distruzione dello stesso: in questo caso, all’assicurato sarà corrisposto il valore commerciale che viene attribuito ad esempio all’auto (oppure alla moto o all’autocarro) nel momento in cui si è verificato l’evento.

Massimale, franchigia e scoperto della polizza

La polizza eventi naturali/atmosferici prevede determinati vincoli che possono limitare il risarcimento.

Un primo caso è sicuramente quando i danni superano il massimale vale a dire la cifra più alta che può essere corrisposta al proprietario del veicolo per quanto subito. Inoltre, la garanzia include spesso una franchigia o uno scoperto: entrambe le clausole fanno sì che una parte del danno resti a carico dell’assicurato. La prima è rappresentata da una quota fissa, al di sotto della quale la compagnia non è tenuta a pagare; la seconda è invece espressa in percentuale sull'ammontare del danno. È bene tenere a mente che se nel contratto assicurativo sono presenti sia la franchigia che lo scoperto, risulterà a carico del proprietario quella a cui corrisponde l'importo più alto.

Ricordiamo che l’operatività della polizza non scatta nel caso siano riscontrate responsabilità dell’assicurato oppure di coloro a cui lo stesso ha affidato il mezzo. Lo stesso vale se le condizioni climatiche non vengono giudicate come straordinarie: la semplice precipitazione che provoca allagamento e danni conseguenti, costituisce infatti un’eccezione non rimborsabile.