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Moto: quali sanzioni per chi circola senza casco?

Conducenti ed eventuali passeggeri di una moto hanno l’obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato il casco. I trasgressori, in caso di accertamento delle forze dell’ordine, sono soggetti a una sanzione amministrativa che varia da 83 a 333 euro.

Pubblicato il 21/02/2022
motociclista con casco in sella a uno scooter
Sanzioni per il mancato utilizzo del casco

Chi utilizza su strada pubblica un motociclo o un ciclomotore è soggetto all’obbligo di indossare il casco.

A stabilirlo è l’articolo 171 del Codice della Strada, secondo cui “durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati”.

Chi non rispetta l’obbligo è soggetto a delle sanzioni: vediamo quali sono.

In moto senza casco: stesse sanzioni per conducente e passeggero

Il Codice della Strada prevede per entrambi la medesima sanzione pecuniaria: le forze dell’ordine che accertano la violazione della norma possono multare conducente e passeggero per un importo compreso tra gli 83 e i 333 euro. Tuttavia, il conducente/proprietario subirà anche il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni, un periodo che sale a 90 giorni in caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione.

Le sanzioni per i minori

La normativa di riferimento è la Legge 689/81, secondo cui non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non ha compiuto i 18 anni. Dunque, la multa per mancato uso del casco dovrà essere pagata dai genitori o dal tutore.

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Responsabilità del conducente sul trasportato

“Quando il mancato uso del casco riguarda un trasportato, della violazione risponde anche il conducente”: è quanto riportato sempre dall’articolo 171 del CdS.

Dal 2021, l’età del trasportato è ininfluente: se il passeggero minorenne o maggiorenne non indossa regolarmente il casco, è sanzionato anche il conducente della moto.

Quando non si è soggetti all’obbligo del casco?

Sono esenti dall'obbligo conducenti e i passeggeri:

  • di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
  • di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza.

Moto: sanzioni pesanti per chi circola senza assicurazione

L’organo accertatore preleva il mezzo per trasportarlo e depositarlo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, mentre per il conducente è prevista una multa compresa tra gli 866 e i 3.471 euro.

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A cura di: Enrico Campanelli

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