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Diritto di rivalsa

Aggiornato il 16/04/2021

Nell’assicurazione RC Auto è il diritto della compagnia di assicurazione di chiedere all’assicurato il rimborso dei danni comunque liquidati, in considerazione dell’inopponibilità delle eccezioni contrattuali nei confronti del terzo danneggiato sancita dalla legge (articolo 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni).

Il diritto di rivalsa viene esercitato in alcuni casi specifici, tra cui:

  • dolo del conducente;
  • guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
  • conducente non abilitato alla guida;
  • veicolo soggetto a fermo amministrativo;
  • partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.

La polizza RC Auto può anche prevedere la rinuncia alla rivalsa, una clausola facoltativa che va ad annullare l’azione esercitabile dalla stessa compagnia. La sua sottoscrizione elimina la possibilità che la società possa chiedere il rimborso di quanto pagato per i danni ai terzi.

Tra le tipologie più frequenti di esclusione della rivalsa troviamo il primo sinistro, con l’assicurazione che si rivale solo per gli eventi dannosi successivi, e l’incidente in cui il conducente risulta avere la patente scaduta.

Alcune compagnie esercitano il diritto rivalsa fissando un importo limite che dovrà essere rimborsato per il risarcimento pagato. Un esempio è la rivalsa di 2.500 euro in caso di sinistro causato in stato di ebrezza: supponendo un danno causato da 4 mila euro, la compagnia potrà chiedere la restituzione dei soli 2.500 euro mentre dovrà coprire i restanti 1.500 euro.

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