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Disdetta polizza

La disdetta della polizza di assicurazione è la comunicazione che il contraente deve inviare all'assicuratore, entro il termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare il tacito rinnovo della polizza. Grazie all'abolizione del tacito rinnovo in tutti i contratti RCA, introdotta dal decreto Sviluppo Bis del 2012 (o decreto legge numero 179 del 18 ottobre 2012), la disdetta della polizza almeno 15 giorni prima della fine del contratto non è più necessaria.

I vantaggi dell’abolizione del tacito rinnovo

L’obiettivo del provvedimento è stato quello di favorire la concorrenza sul mercato delle assicurazioni auto/moto/autocarro, in modo da consentire agli assicurati di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli.

Dunque, l’abolizione del tacito rinnovo ha portato:

Disdetta e periodo di tolleranza

Con l'abolizione del tacito rinnovo c'è stata l'introduzione del cosiddetto periodo di tolleranza, ossia un intervallo di tempo di 15 giorni a partire dalla data di scadenza del contratto in cui la copertura assicurativa resta attiva.

Un esempio può aiutare a capire meglio come funziona il periodo di tolleranza. Se la polizza auto/moto/autocarro scade alle 23.59 del 2 dicembre, l’assicurato sarà coperto dalla compagnia fino alle ore 23.59 del 17 dicembre. Durante questo periodo, il veicolo potrà circolare senza problemi sulle strade pubbliche, in quanto eventuali sinistri saranno risarciti dalla compagnia. Nessun problema anche per quanto riguarda i controlli delle forze dell’ordine, che non potranno elevare alcuna sanzione per la mancata copertura RC Auto/Moto/Autocarro.

Il periodo di tolleranza è stato introdotto per dare la possibilità all’assicurato di gestire eventuali situazioni che possono comportare un ritardo nel rinnovo della polizza, quali ad esempio una semplice dimenticanza della data di scadenza del contratto.

Tuttavia, i 15 giorni non valgono fuori dal territorio nazionale e riguardano solo le assicurazioni di responsabilità civile annuali. Le due settimane non si applicano invece alle garanzie accessorie, come ad esempio l’incendio e furto o la polizza kasko, che dunque non copriranno quel particolare danno se l’evento negativo è avvenuto dopo la data di scadenza.

Disdetta della polizza in caso di furto, vendita o rottamazione del veicolo

Se si verifica una di queste circostanze sarà anche possibile ottenere il rimborso della parte di premio pagata ma non goduta per cessazione del rischio. Il calcolo della cifra da rimborsare avviene sulla base del periodo residuo, in proporzione all’intervallo di tempo che rimane fino alla scadenza del contratto assicurativo. Tuttavia, da questo ammontare andranno detratte la quota relativa alle imposte e al contributo obbligatorio versato dall’agenzia al Servizio Sanitario Nazionale.

Per procedere alla disdetta in caso di vendita, il contraente della polizza dovrà presentare alla compagnia il passaggio di proprietà con cui dimostra di non avere più disponibilità del veicolo. Se invece il mezzo deve essere cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) perché non più utilizzabile, servirà presentare all’impresa il certificato di demolizione rilasciato dall'azienda che si occuperà dello smaltimento. Per quanto riguarda la parte di premio non goduta, la compagnia la calcolerà dal giorno successivo alla data del suddetto certificato.

Qualora invece si subisca il furto del mezzo, il documento da presentare è la denuncia presso gli organi di polizia. Il periodo non goduto per il rimborso sarà calcolato dal giorno successivo alla denuncia di furto (e fino alla scadenza del contratto). Una precisazione va fatta nel caso in cui la polizza includa anche la garanzia dell’incendio e furto: per quest’ultima non si ha diritto al rimborso del premio o delle rate di premio già versate. Il contraente avrà invece l’obbligo di corrispondere le eventuali quote mancanti che si sarebbero dovute pagare dopo il furto e fino allo scadere del periodo assicurativo.