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Sospensione polizza assicurazione

La sospensione è una condizione cha dà la possibilità all'assicurato di interrompere gli effetti della propria polizza se prevede di non utilizzare il veicolo per un certo periodo di tempo e conseguentemente di allungare la validità del contratto oltre l’anno.

La compagnia può applicare alcuni vincoli per sospendere il contratto, come ad esempio il numero massimo di interruzioni e la loro durata (che solitamente non è mai inferiore ai trenta giorni). Altre assicurazioni, invece, lasciano all’utente maggiore libertà, in cambio di una maggiorazione del costo della polizza (circa 20-30 euro) per la sospensione.

Va notato che in caso di sospensione la scadenza dell’assicurazione è automaticamente prolungata per lo stesso periodo di interruzione.

Quali polizze sono sospendibili?

Sono sospendibili solo le polizze che hanno una durata annuale e non quelle temporanee e chilometriche.

Le compagnie chiedono inoltre il rispetto dei seguenti requisiti:

Da tenere anche a mente che la sospensione non si può richiedere per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione della società vincolante.

Come sospendere la polizza?

L’automobilista (o il motociclista) dovrà comunicare alla compagnia la volontà di sospendere la polizza tramite posta elettronica o raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando i seguenti documenti:

Nella richiesta di sospensione è necessario specificare le proprie generalità, i dati del veicolo e quelli della polizza da bloccare.

Dal momento in cui è attiva la sospensione, l’automobilista o il motociclista è obbligato a non utilizzare il veicolo e a non lasciarlo parcheggiato in strada o nelle aree pubbliche.

Cosa si rischia a circolare con la polizza sospesa?

Il guidatore è soggetto alle stesse sanzioni che il Codice della Strada prevede per chi utilizza un veicolo non assicurato. Ricordiamo infatti che le forze dell’ordine possono comminare una multa che varia dagli 849 ai 3.396 euro e al sequestro del veicolo, con gli stessi agenti che dispongono l’area chiusa al pubblico dove depositarlo (solo in alcuni casi il luogo può essere concordato con il trasgressore). Tuttavia, l’assicurato che circola con la polizza sospesa e causa un sinistro sarà comunque coperto dalla propria assicurazioni auto o moto, che dovrà dunque risarcire il danneggiato. L’impresa assicurativa, però, avrà la possibilità di rivalersi sul proprio assicurato, richiedendo in un secondo momento il rimborso degli importi indennizzati a seguito dell’incidente.

Come riattivare la polizza al termine del periodo di sospensione?

La polizza può essere riattivata con le stesse modalità previste dalla sospensione, ossia telefonicamente, via e-mail o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La riattivazione non deve avvenire necessariamente sul mezzo coperto dalla polizza prima della sospensione, ma può essere richiesta anche su un nuovo veicolo. Per farlo, è necessario che siano rispettate delle condizioni, ossia:

In più, è fondamentale presentare alla compagnia la documentazione che certifichi la cessione, il furto o la rottamazione del vecchio veicolo.

Una volta chiesta la riattivazione, sarà necessario attendere dalla compagnia la consegna del nuovo certificato di assicurazione, il documento in grado di dimostrare che il veicolo è in possesso di una regolare copertura.

Il termine ultimo per richiedere la riattivazione è fissato a 12 mesi dall’interruzione: oltre questo periodo, l’assicurato perde la classe di merito maturata.