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Diritto di ripensamento

Il diritto di ripensamento è il diritto di cancellare la polizza secondo la formula del "Soddisfatto o Rimborsato", purché l'assicurato manifesti questa volontà entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

Questa facoltà è riconosciuta solo a chi abbia sottoscritto una polizza auto (ma anche moto o autocarro) a distanza, vale a dire online o tramite call center: è infatti pensata a tutela del consumatore, poiché quest'ultimo è considerato la parte debole tra i soggetti coinvolti in un contratto. Il cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza la necessità di comunicarne il motivo e soprattutto senza dover pagare alcuna penale.

Le normative che regolano il diritto di ripensamento sono il decreto legislativo 385/93 e il decreto 21/2014, con entrambi che disciplinano gli aspetti fondamentali dei rapporti fra cliente e compagnia.

L’impresa assicurativa ha l’obbligo di concedere il diritto di ripensamento. In caso contrario, rischia l’apertura di un’istruttoria e il pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra i 5 e i 50 mila euro.

Il diritto di ripensamento prevede anche che la compagnia rimborsi il premio di polizza versato dal contraente della polizza. Attenzione: il premio restituito sarà calcolato al netto dell’imposta sostitutiva dell’IVA (pari a una percentuale compresa tra il 9 e il 16% del premio), del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (il 10,5%) e della quota corrispondente ai giorni di attivazione della polizza (ma solo se il ripensamento non è stato immediato).

Come di esercita il diritto di ripensamento?

Per poter usufruire della formula "Soddisfatto o Rimborsato" normalmente sarà necessario:

Diritto di ripensamento: quando non è applicabile?

Il diritto di ripensamento non può essere esercitato quando le polizze auto/moto/autocarro sono stipulate presso una filiale sul territorio dell’impresa assicurativa (o in un altro punto vendita fisico). Inoltre, non è concesso se l’assicurazione ha una durata inferiore ai 12 mesi (dunque non si può applicare il diritto di ripensamento alle polizze temporanee, anche se sottoscritte a distanza) o nel caso si sia verificato un sinistro stradale nei 14 giorni dalla firma del contratto.

Differenza tra diritto di ripensamento e disdetta del contratto

La disdetta della polizza auto/moto/autocarro, dopo la scadenza dei termini per il ripensamento, è scarsamente attuabile (se non pagando una consistente penale). È concesso il recesso anticipato solo in caso variazione dello stato del veicolo, vale a dire per vendita, rottamazione, esportazione all’estero o furto dello stesso mezzo. Anche in questi casi, è previsto il rimborso della parte di premio non goduto: il calcolo della cifra da restituire avviene sulla base del periodo residuo, in proporzione all’intervallo di tempo che rimane fino alla scadenza del contratto assicurativo. Ad esempio, per il furto il periodo non goduto per il rimborso sarà calcolato dal giorno successivo alla denuncia alle forze di polizia, mentre per la vendita dal giorno in cui effettua il passaggio di proprietà. Dalla cifra rimborsata saranno detratte la quota relativa alle imposte e al contributo obbligatorio versato dall’agenzia al Servizio Sanitario Nazionale.

In altri casi la disdetta dell’assicurazione auto/moto/autocarro non è necessaria, visto che basta aspettare la scadenza naturale della polizza. Dal primo gennaio del 2013 è infatti in vigore l’abolizione del tacito rinnovo, che vieta alle compagnie il rinnovo automatico dell’RCA alla scadenza del contratto.