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Clausole di rivalsa

Le clausole di rivalsa e di esclusione sono quelle postille, contenute nelle condizioni generali del contratto di polizza RCA, che individuano i casi in cui la compagnia si potrà rivalere (ossia chiedere indietro i soldi pagati in parte o in tutto) nei confronti dell'assicurato per quanto pagato a titolo di risarcimento del sinistro causato.

Le clausole di rivalsa variano dal tipo di contratto e a seconda della compagnia con cui si sottoscrive la polizza auto/moto/autocarro. Ricordiamo che la rivalsa non è considerata una clausola vessatoria, ossia che produce uno squilibrio dei diritti a danno del consumatore, in quanto la sua legittimità è stata stabilita dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 11373 del 23 maggio 2011.

Le ipotesi più comuni di rivalsa sono:

È sempre bene, prima di sottoscrivere la polizza, considerare tutte queste possibilità ed accertarsi se vi siano eventuali deroghe a proprio favore da parte dell'impresa assicuratrice, che potrebbero essere concesse dietro il pagamento di un premio un po' più alto.

Altre tipologie di rivalsa

Tra le clausole più diffuse troviamo anche la rivalsa per tipologia di guida. Quest’ultima si attiva quando il conducente del veicolo coinvolto in un sinistro risulta escluso dalla formula di guida indicata nella polizza. Un esempio è rappresentato dal ragazzo 20enne che causa un incidente mentre si trova al volante dell’auto del padre assicurata con la formula di guida esperta (consente la guida del mezzo solo a conducenti con età superiore ai 23-25 anni).

Un altro caso che fa scattare la rivalsa è quando il mezzo coinvolto nel sinistro è soggetto a fermo amministrativo oppure se si sono apportate modifiche alle caratteristiche tecniche del veicolo senza aver effettuato l’apposita revisione e apportato i cambiamenti sul libretto di circolazione.

Rinuncia al diritto di rivalsa

Le assicurazioni auto (ma anche moto o autocarro) possono prevedere la rinuncia alla rivalsa, con cui si va ad annullare l’azione di rivalsa esercitata dalla compagnia. Dunque, la sua sottoscrizione elimina la possibilità che la società possa chiedere il rimborso di quanto pagato per i danni risarciti ai terzi.

Tra le tipologie più frequenti di rinuncia alla rivalsa troviamo ilprimo sinistro, con la compagnia che si rivale solo a partire dal secondo evento dannoso, e l’incidente in cui il conducente risulta avere la patente scaduta.

Alcune assicurazioni consentono di escludere in parte l’azione di rivalsa, stabilendo una cifra limite che dovrà essere rimborsata per il risarcimento pagato. Un esempio è la rivalsa di 2.500 euro in caso di sinistro causato in stato di ebrezza: supponendo un danno causato che ammonta a sei mila euro, la compagnia potrà chiedere la restituzione dei soli 2.500 euro, mentre dovrà coprire i restanti 3.500 euro.

È bene specificare che i casi in cui la compagnia rinuncia al diritto di rivalsa vengono riportati all’interno del contratto assicurativo.