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Posso avere accesso agli atti di liquidazione dei sinistri di una compagnia assicurativa?

L'assicurato ha diritto di poter visionare e ricevere una copia dei documenti che costituiscono la pratica di un sinistro in cui si è coinvolti; ciò è possibile nell’ottica di una maggiore trasparenza nei procedimenti di liquidazione dei danni a seguito di incidenti stradali.

Obbligo di consentire l’accesso agli atti di liquidazione di un sinistro

Il diritto di accesso agli atti di liquidazione dei sinistri è sancito dall’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private e dal decreto ministeriale 192 del 2008. In entrambi i casi, nel pieno rispetto della privacy di tutti i contraenti, si dà piena facoltà a tutti gli assicurati nominati nel procedimento, di poter accedervi al termine delle relative procedure di valutazione e istruttoria.

La richiesta di accesso agli atti consente all’assicurato che ha subito il danno di verificare e di potersi sincerare sulle modalità e i criteri che hanno portato la compagnia assicurativa a effettuare o meno una proposta di liquidazione. Allo stesso modo, il responsabile del sinistro potrebbe avere tutto l’interesse a verificare che la procedura di risarcimento sia andata a buon fine e tutto si sia svolto secondo gli accordi stipulati con la propria compagnia assicurativa.

Come descritto dall’articolo 2 del decreto ministeriale 192/2008, i documenti per cui si può richiedere l’accesso agli atti sono:

Accesso agli atti di liquidazione dei sinistri. Come richiederlo

Per poter ottenere l’accesso agli atti di liquidazione va dimostrata la necessità e l’urgenza da parte di chi ne fa richiesta. Assodato, come già detto, che la richiesta può essere accolta solo dopo la conclusione della fase istruttoria, andiamo a vedere nel dettaglio come è possibile presentarla, tenendo conto che molte delle compagnie assicurative più conosciute mettono a disposizione sui propri siti internet modelli fac-simile da utilizzare come base di partenza.

La domanda per accedere ai documenti che certifichino la liquidazione in seguito a un sinistro può essere inviata per posta o consegnata a mano. Nel primo caso va inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, avendo premura di conservare la copia della ricevuta di avvenuta trasmissione. È comunque buona norma farsi rilasciare una ricevuta anche nel caso di consegna a mano presso la direzione dell'impresa di assicurazione o l'ufficio di liquidazione sinistri di quest’ultima, che dal momento del ricevimento avrà 60 giorni per gestire la pratica.

Nella richiesta di accesso devono essere indicati gli estremi dell'atto oggetto della domanda, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato, che deve ovviamente dimostrare la propria identità. Il soggetto che ha presentato domanda può anche incaricare al ritiro della documentazione un'altra persona purché munita di apposita procura o delega.

Una volta ottenuti gli atti della pratica l’assicurato può:

Nel caso in cui l'impresa di assicurazione non ottemperi all'obbligo di accogliere la richiesta l'interessato può fare reclamo all'IVASS (ex Isvap), l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Casi in cui non è consentito l’accesso agli atti di liquidazione

Attenzione però, perché il diritto di accesso agli atti non è assoluto e la compagnia può negarlo almeno in un paio di casi. L’assicurazione può infatti negare la richiesta: