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Si può sospendere l'assicurazione auto?

La sospensione dell'assicurazione è un'opzione a cui gli automobilisti possono ricorrere quando l'auto resta ferma per un certo periodo di tempo. La compagnia può prevedere alcuni vincoli per sospendere il contratto, come ad esempio il numero massimo di interruzioni e la loro durata.

Aggiornato il 31/05/2021

cartello rosso con scritta stop
sospensione polizza auto

La sospensione della polizza RC Auto è una prassi a cui molti guidatori possono far ricorso quando si ha la necessità di tenere fermo il mezzo per un certo periodo di tempo durante l’anno assicurativo: in questo modo, si evita di continuare a pagare il premio assicurativo senza fare un uso effettivo del veicolo.

Alcune compagnie possono prevedere dei vincoli per sospendere il contratto, quali il numero massimo di interruzioni e la loro durata (solitamente non è mai inferiore ai trenta giorni), mentre altre lasciano maggiore libertà, in cambio magari di una spesa di circa 20-30 euro per bloccare gli effetti del contratto.

Sono sospendibili unicamente le polizze annuali: dunque, non potranno essere interrotte quelle temporanee (assicurazioni giornaliere, mensili, trimestrali, semestrali) e chilometriche.

Le compagnie chiedono inoltre il rispetto dei seguenti requisiti:

  • che la polizza da sospendere abbia una durata residua di almeno 3 mesi;
  • che il cliente sia in regola con il pagamento del premio o delle rate;
  • che sul veicolo non sia presente il vincolo del leasing.

Ricordiamo che la possibilità di sospendere la polizza RC Auto è una prassi molto importante in questo periodo, viste le restrizioni alla circolazione imposte per via della pandemia da coronavirus. Un aiuto per individuare la copertura che consente questa opzione arriva da CercAssicurazioni.it, il portale che confronta i preventivi RC Auto di più compagnie e che per ogni offerta assicurativa specifica in modo chiaro e preciso tutte le caratteristiche.

Sospensione assicurazione: come fare?

L’automobilista dovrà comunicare alla compagnia la volontà di sospendere la polizza tramite posta elettronica, fax o raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando i seguenti documenti:

  • la lettera di richiesta di sospensione;
  • la copia originale del certificato di assicurazione.

Nella lettera è necessario specificare le generalità dell’assicurato, i dati del veicolo e quelli della polizza da bloccare.

La sospensione diventa operativa alle ore 24.00 dello stesso giorno in cui la società assicurativa ha ricevuto la richiesta.

Dal momento in cui è attiva la sospensione, l’assicurato è obbligato a non utilizzare il veicolo e a non lasciarlo parcheggiato in aree pubbliche (l’unica ipotesi è quella di custodirlo in un garage o in un’area privata), pena le sanzioni previste dal Codice della Strada per chi circola senza RC Auto.

Ricordiamo infatti quanto riportato dall’articolo 193: il guidatore sorpreso dalle forze dell’ordine a viaggiare senza copertura è soggetto a una multa che varia dagli 849 ai 3.396 euro e al sequestro del veicolo, con gli stessi agenti che dispongono l’area chiusa al pubblico dove depositarlo (solo in alcuni casi il luogo può essere concordato con il trasgressore). La sanzione amministrativa può essere ridotta del 50% se la copertura per la responsabilità verso i terzi viene resa operante nei quindici giorni successivi al termine riportato dall’articolo 1901, secondo comma, del Codice Civile – vale a dire dal quindicesimo giorno la scadenza. L’importo viene decurtato della metà anche quando il trasgressore, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, esprime alle forze di Polizia la volontà di demolire il mezzo e provvede alle formalità per poterlo radiare. In tal caso, lo stesso articolo 193 chiarisce che l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo, previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale. Una volta avvenuta la demolizione, l'organo accertatore restituirà la cauzione, decurtata della somma prevista a titolo di sanzione amministrativa.

Tuttavia, chi circola con la polizza sospesa e causa un sinistro sarà comunque coperto dalla propria assicurazione, che dovrà dunque risarcire il danneggiato. L’impresa assicurativa potrà però attivare un’azione di rivalsa nei confronti del suo stesso cliente, richiedendogli il rimborso degli importi liquidati ai terzi a seguito dell’incidente.

Riattivazione della polizza al termine del periodo di sospensione

La polizza può essere riattivata secondo le modalità previste dalla compagnia, ossia tramite telefono, via e-mail o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La riattivazione può avvenire anche su un nuovo mezzo e non necessariamente sul veicolo coperto dalla polizza prima della sospensione. È importante però che siano rispettate due condizioni, ossia:

  • che la precedente auto sia stata venduta, rottamata o rubata (si dovrà presentare all’impresa assicurativa la documentazione ufficiale che certifichi per il vecchio mezzo la cessione, rottamazione o il furto);
  • che la nuova quattro ruote appartenga alla medesima tipologia del precedente.

Una volta chiesta la riattivazione, sarà necessario attendere la consegna del nuovo certificato di assicurazione, il documento in grado di dimostrare che il veicolo è in possesso di una regolare copertura e che il guidatore deve sempre portare con sé quando circola su strada.

Il termine ultimo per richiedere la riattivazione è fissato solitamente in un periodo di 12-18 mesi dall’interruzione (dipende dalla compagnia): oltre questo periodo, l’automobilista è soggetto alla perdita della classe di rischio.

A cura di: Enrico Campanelli

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