Altri marchi del Gruppo:
MutuiOnline.it
PrestitiOnline.it
Segugio.it
logo cercassicurazioni.it
Chiama gratis Assistenza Gratuita800 999 565

È possibile riattivare la polizza su un veicolo diverso da quello coperto prima della sospensione?

La riattivazione della polizza è possibile anche su un mezzo diverso, ma solo se il precedente veicolo è stato venduto, consegnato in conto vendita, demolito o esportato all'estero. Con la riattivazione, la scadenza del contratto viene prolungata per un periodo uguale a quello della sospensione.

Aggiornato il 31/05/2021

lente che ingrandisce soldi e macchina
riattivazione polizza su mezzo diverso

La riattivazione della polizza su un veicolo diverso da quello coperto prima della sospensione è possibile solo se vengono rispettate due condizioni:

  • il precedente mezzo viene venduto, rottamato, rubato o esportato all'estero definitivamente;
  • il nuovo mezzo appartiene alla medesima tipologia (ad esempio sostituzione dell’auto con un’altra auto).

Il cliente dovrà inviare alla compagnia il libretto di circolazione del nuovo veicolo da assicurare e l’atto di vendita/rottamazione/esportazione (o la denuncia di furto) del vecchio mezzo. Una volta ricevuta tutta la documentazione, l’assicurazione dovrà ricalcolare il premio.

Ricordiamo che per riattivare la polizza assicurativa del proprio veicolo, a seguito della fine del periodo di sospensione, basterà informare la propria compagnia, una procedura che il cliente potrà effettuare:

  • chiamando telefonicamente l’assistenza clienti;
  • inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • recandosi direttamente nella filiale dell’agenzia;
  • tramite l’accesso alla propria Area clienti (messa a disposizione dal portale della stessa agenzia).

In seguito al ripristino, si dovrà attendere l’emissione da parte della compagnia del nuovo certificato di assicurazione, il documento che attesta la regolarità della copertura.

Una volta riattivata, la polizza vedrà prorogata la sua validità per un periodo di tempo uguale alla sua sospensione.

La copertura non può essere però ripristinata prima del periodo minimo o dopo il periodo massimo di sospensione riportato nel fascicolo informativo della stessa compagnia. Oltre il termine massimo si può comunque chiedere la restituzione del premio assicurativo residuo di cui non si è usufruito.

Sospensione assicurazione: come funziona?

La necessità o la volontà del guidatore di tenere fermo il veicolo può portare a voler bloccare la propria assicurazione per un certo periodo di tempo. Interrompendo gli effetti della polizza si ha il vantaggio che il premio pagato e non goduto durante la sosta del mezzo viene bloccato.

La volontà di sospendere la polizza dovrà essere comunicata alla compagnia – via web, tramite fax o con raccomandata a/r – inviando i seguenti documenti:

  • la lettera di richiesta di interruzione (con i propri dati, gli estremi del contratto e la data di inizio e quella di fine del periodo di sospensione);
  • le copie originali del certificato di assicurazione.

La sospensione diventa operativa alle ore 24.00 dello stesso giorno in cui l’assicurazione ha ricevuto la richiesta. Per quanto riguarda le garanzie accessorie, non è automatico che queste siano interrotte insieme alla polizza RC Auto/Moto/Autocarro: prima di fare richiesta di sospensione, è quindi importante verificare la posizione seguita dalla compagnia assicurativa.

Quando può essere richiesta la sospensione della polizza

Non tutti gli assicurati possono attivare la sospensione della polizza. Per farlo, è necessario:

  • essere in regola con le rate assicurative (o aver pagato per intero il premio annuale);
  • aver sottoscritto una polizza RC Auto/Moto/Autocarro annuale (non sono ammesse le cosiddette polizze temporanee, come ad esempio quelle giornaliere, settimanali, mensili o trimestrali);
  • possedere un veicolo su cui non è presente il vincolo del leasing.

Per quest’ultimo caso, è utile tenere a mente che la sospensione può essere richiesta solo se c’è stata una espressa autorizzazione da parte della società vincolante.

La sospensione è concessa a discrezione delle singole compagnie, con la durata e le modalità che variano in base alle condizioni contrattuali. La compagnia può imporre determinati vincoli che devono essere specificati al momento dell’acquisto della polizza – come, ad esempio, il tetto massimo di una sola sospensione e una durata minima di almeno un mese. Altre assicurazioni concedono invece maggiore libertà, che spesso si traduce in un costo aggiuntivo (in media 20-30 euro) al premio assicurativo pattuito.

Cosa si rischia a circolare con la polizza sospesa?

Sospendere la polizza auto/moto/autocarro comporta l’interruzione degli effetti dell’assicurazione: dunque, il veicolo non può circolare per alcun motivo. Per i trasgressori, valgono le stesse sanzioni che vengono applicate quando si viene sorpresi a utilizzare un veicolo non assicurato. Il secondo comma dell'articolo 193 del Codice della Strada prevede il pagamento di una multa compresa tra gli 849 e i 3.396 euro, oltre alla cessazione immediata della circolazione del mezzo e il suo trasporto in un luogo deciso dagli agenti (solo in alcuni casi può essere determinato in accordo con il proprietario).

Dove parcheggiare il veicolo quando la polizza è sospesa?

Il veicolo non può essere lasciato in strada senza copertura assicuratival’unica ipotesi è quella di parcheggiare il mezzo in un garage o in un’area privata.

La conferma arriva anche da una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui la sosta di un qualsiasi veicolo a motore su area di pubblico dominio rientra nel concetto di circolazione, in quanto influisce sul movimento degli altri mezzi e può essere coinvolto in un sinistro stradale (o esserne la causa).

A cura di: Enrico Campanelli
Esperto di assicurazioni
Web Content Writer laureato in Economia e Commercio. Dopo un'esperienza nel mondo delle assicurazioni, si dedica alla scrittura per blog e portali di settore. Appassionato di motori, si specializza nell'analisi del comparto assicurativo auto.

linea editoriale CercAssicurazioni.it

Come valuti questa pagina?

Valutazione media: 5 su 5 (basata su 3 voti)

Domande correlate