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Come funzionano le assicurazioni contro i rischi catastrofali per le imprese
Sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni: la legge di Bilancio 2024 ha previsto l'obbligo per le imprese produttive di sottoscrivere, entro la fine dell'anno, una polizza contro i rischi catastrofali. Scopriamo cosa prevedono queste coperture assicurative.

In un momento storico in cui le catastrofi naturali hanno assunto una rilevanza maggiore nel nostro Paese e il cambiamento climatico la fa da padrone, le coperture assicurative ricoprono un ruolo sempre più importante. La legge di Bilancio 2024 ha infatti previsto l’obbligo per le imprese produttive di sottoscrivere una polizza contro i rischi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) entro il 31 dicembre 2024.
La normativa prevede che ad essere oggetto di copertura siano: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali. A fine 2023 il decreto Superbonus ha previsto lo stesso obbligo di assicurazione per coloro che usufruiscono della detrazione al 110 per cento per i loro immobili, in merito ad interventi effettuati dopo il 30 dicembre 2023 nei Comuni dei territori già colpiti da eventi sismici.
Coperture ed esclusioni per imprese e famiglie
Alla luce di queste importanti novità sul fronte legislativo, l’IVASS ha esaminato le offerte di polizze contro i rischi catastrofali presenti sul mercato italiano per conoscerne le caratteristiche. In particolare, sono state osservate 46 polizze in commercio a gennaio 2024 proposte da 14 compagnie: 34 per le PMI e 12 per famiglie e individui.
Dall’indagine è emerso che la maggior parte delle assicurazioni per le PMI prevede la copertura per terremoto, alluvione e inondazione, frana, allagamento. Nelle polizze retail invece la copertura per frana è inclusa solo da tre compagnie in quella ‘alluvione e inondazione’ ed è esclusa da sette compagnie. Nessuna delle polizze – fa sapere l’IVASS – prevede la copertura per “esondazione”, evento catastrofale previsto dalla nuova legge.
Diverse polizze presenti oggi sul mercato riconoscono un anticipo sull’indennizzo in modo che l’assicurato possa far partire immediatamente le attività di ripristino dell’attività. In genere, a quantificare il valore dei beni da assicurare è il contraente della polizza. Tocca invece all’impresa la verifica della congruità della somma assicurata dopo il sinistro.
Andando ad esaminare i singoli rischi catastrofali, si nota che il terremoto viene spesso classificato in base alla sua magnitudo. Alcune compagnie assicurative stabiliscono valori minimi dell’intensità secondo la scala Richter e per le inondazioni richiedono che l’evento sia contraddistinto da una certa intensità. Al contempo quando si parla di ‘allagamento’ non sempre si include anche il fenomeno delle bombe d’acqua.
Nell’indagine emerge ancora che i livelli di franchigie, scoperti e massimali – come accade nelle polizze contro i danni - non sono in media riportati nelle condizioni di polizza, ma vengono stabiliti durante la sottoscrizione del contratto. Quando sono presenti nelle condizioni, invece, vengono indicati per sinistro e anno assicurativo. Ecco allora che per un fabbricato i massimali variano da un minimo di 20.000 ad un massimo di 100.000. Due compagnie invece presentano un massimale di 50.000 euro.
Con riferimento al contenuto del fabbricato i massimali variano da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Per un singolo sinistro per le coperture allagamento i massimali sono compresi da un minimo di 7.500 euro per le polizze retail ad un massimo di 100.000 euro per le PMI.
Sette compagnie sulle quattordici prese in esame da IVASS prevedono assistenza per interventi di emergenza conseguenti all’evento assicurato, quali l’invio di un idraulico, di personale specializzato in tecniche di asciugatura, di personale di vigilanza o di sorveglianti, il rimborso delle spese per il rientro anticipato dell’assicurato da un viaggio.
La garanzia eventi naturali e atmosferici è una copertura valida anche per i veicoli. Questo tipo di assicurazione è però facoltativa e consente di coprire il valore dell’auto, e di qualsiasi altro mezzo, da: grandine; tempeste; trombe d'aria; frane; uragani; smottamenti; inondazioni; valanghe; alluvioni; slavine.
