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Risarcimento diretto: cos’è e come funziona
Il risarcimento diretto è una delle due opzioni previste dalla normativa del settore assicurativo per essere rimborsati in seguito a un incidente stradale. In particolare, si tratta della procedura che consente di ottenere il risarcimento dei danni subiti direttamente dalla propria Compagnia in caso di sinistro senza colpa o con colpa parziale.
Le condizioni per applicare il risarcimento diretto in seguito a un sinistro
Il risarcimento diretto è entrato in vigore a partire dal 1° febbraio del 2007 e ha consentito di snellire le procedure con cui le compagnie assicurative provvedono all’indennizzo del danneggiato in seguito a un incidente. Costui può infatti rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa dopo aver fatto la constatazione amichevole di incidente: in questo modo di accorciano i tempi per il risarcimento.
Ci sono però una serie di condizioni che si devono verificare affinché la procedura del risarcimento diretto possa essere applicata, e cioè:
- si tratta di incidente che coinvolge solo i due veicoli indicati nel Modulo Blu e non vi è il coinvolgimento anche di altri veicoli;
- le lesioni al conducente non sono superiori al 9% di invalidità permanente;
- entrambi i veicoli sono identificati, assicurati e immatricolati in Italia;
- il sinistro è avvenuto sul suolo italiano, nella Repubblica di San Marino o in Città del Vaticano.
Inoltre, il risarcimento diretto si applica quando la propria compagnia ha sottoscritto la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD). Fino al 2022 l’adesione alla CARD era obbligatoria solo per le imprese assicurative con sede legale in Italia: il recente Ddl Concorrenza ha però aggiornato la procedura del risarcimento diretto, estendendolo dal 1° gennaio 2023 anche alle compagnie che hanno sede in uno Stato estero.
Applicazione del risarcimento diretto: i documenti
Per poter richiedere il risarcimento diretto per danni subiti dal veicolo, per danni fisici lievi del conducente (inferiori al 9% di permanente invalidità) o per danni alle cose trasportate, il danneggiato dovrà presentare alla propria assicurazione una documentazione dettagliata e provvista di quante più informazioni possibili sulla dinamica del sinistro. A ciò tornerà utile il Modulo Blu, che se compilato correttamente contiene già tutti i dati sull’incidente e quelli anagrafici degli assicurati.
È inoltre necessario rendere noto il luogo dove i veicoli o le cose danneggiate sono a disposizione per la perizia, mentre nel caso di lesioni personali va prodotta anche tutta la documentazione medica che attesti l’entità delle lesioni subite e l’avvenuta guarigione, oltre a un’eventuale consulenza medica di parte.
Tempistiche per ottenere il risarcimento diretto
Una volta ricevuta tutta la documentazione da parte del danneggiato, la compagnia assicurativa ha delle tempistiche da rispettare per proporre un’offerta di indennizzo per i danni subiti. Sia che sia applicato il risarcimento diretto o il risarcimento ordinario, le tempistiche da rispettare sono le stesse, e cioè:
- entro e non oltre 30 giorni per i soli danni alle cose che siano certificati da Modulo Blu sottoscritto da entrambe le parti;
- entro e non oltre 60 giorni se il Modulo Blu contiene solo la firma del danneggiato;
- entro e non oltre 90 giorni nel caso di sinistri con danni alle persone.
Se la proposta di indennizzo viene accettata dal danneggiato, la somma viene versata dalla Compagnia assicurativa in 15 giorni; se invece la proposta non viene ritenuta soddisfacente, al danneggiato è offerta la possibilità di avviare una procedura di conciliazione attraverso una associazione dei consumatori.
Risarcimento diretto: quando non si applica
La procedura non può essere presa in considerazione in caso di:
- sinistro che coinvolge più di due veicoli;
- incidente avvenuto all’estero o con veicoli immatricolati all’estero;
- sinistro che coinvolge pedoni o ciclisti;
- incidente con un ciclomotore sprovvisto di nuova targa a sei caratteri (come previsto dal nuovo sistema di targatura descritto dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 153 del 6 marzo 2006);
- sinistro che causa danni fisici gravi al conducente.
In questi casi, si applica la procedura del risarcimento ordinario e il danneggiato si deve rivolgere direttamente al danneggiante e alla sua compagnia assicurativa.