- Altri marchi del Gruppo:
- MutuiOnline.it
- PrestitiOnline.it
- Segugio.it
Invalidità permanente
Aggiornato il 22/04/2021
È considerata invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata dall'assicurato. È valutabile sulla base di una tabella di riduzione parziale della capacità fisica.
Gli handicap fisici valutati in tabella possono essere di tipo anatomico, se riguardano menomazioni del corpo, o sensoriale, che danneggiano i cinque sensi. Nel caso di menomazioni multiple, le percentuali di ciascuna di esse si sommano.
L’invalidità permanente può derivare da danni da infortunio o danni da malattia. I primi sono quelli causati da incidenti o eventi accidentali, che possono produrre delle lesioni durature o gravi, mentre i secondi sono prodotti da una sopraggiunta patologia. Non bisogna confondere l'invalidità permanente con il danno biologico: quest'ultimo, infatti, è la perdita dell'integrità psico-fisica dal punto di vista medico, che non inficia necessariamente la possibilità di produrre un reddito.
La garanzia da invalidità permanente viene attivata grazie alla stipula di una polizza assicurativa, che opera garantendo all’assicurato un certo capitale (o rendita) nel caso in cui si verifichi una patologia o un incidente che lo porti a non essere più in grado di lavorare.
Le polizze a copertura delle invalidità permanenti possono prevedere l’applicazione di una franchigia, una quota che va sottratta alla percentuale di invalidità. Ad esempio, ipotizzando per la prima un 5% e per la seconda un 15%, il risarcimento sarà pari alla differenza tra le due quote, ossia il 10% di quanto stabilito per il capitale assicurato. Se invece l'invalidità è minore della franchigia, l'assicurato non verrà risarcito. In generale, comunque, la franchigia prevista dalle polizze non supera mai il dieci per cento.